A cura di, Francesco Scrivano - Avvocato in Bologna
Il Tribunale di Milano richiama le imprese alla necessità di definire limiti territoriali chiari, prevedibili e proporzionati nei patti di non concorrenza
Il patto di non concorrenza continua a rappresentare uno degli strumenti più delicati nel rapporto tra tutela dell’impresa e libertà professionale del lavoratore. La recente Ordinanza del Tribunale di Milano del 2 aprile 2026 offre un nuovo spunto di riflessione su un tema che, soprattutto nell’economia digitale e remotizzata, è destinato a diventare sempre più centrale: quanto deve essere “preciso” il limite territoriale imposto al lavoratore perché il patto sia valido?
La Decisione milanese prende posizione in modo rigoroso. Secondo il Tribunale, non può considerarsi sufficientemente determinato un patto che vieti l’attività concorrenziale non solo nei luoghi in cui essa venga svolta materialmente, ma anche in quelli in cui la prestazione “produca i propri effetti” o “possa essere utilizzata”. Una formula del genere, infatti, rischia di trasformare il vincolo in un divieto potenzialmente esteso e imprevedibile, rendendo impossibile per il lavoratore comprendere, già al momento della firma, quali future opportunità professionali gli saranno concretamente precluse.
La Pronuncia si inserisce nel solco dell’articolo 2125 del Codice civile, che ammette il patto di non concorrenza soltanto a precise condizioni: forma scritta, corrispettivo adeguato e limiti determinati quanto a oggetto, tempo e territorio. Proprio il requisito territoriale va gestito con particolare delicatezza ed attenzione. La norma ha infatti una chiara funzione protettiva: il lavoratore deve poter conoscere ex ante l’estensione del sacrificio richiesto e calibrare consapevolmente la propria libertà professionale futura.
Nel caso concreto, relativo a un private banker, il Tribunale ha ritenuto che il richiamo agli “effetti” dell’attività fosse talmente generico da rendere indeterminabile l’effettiva area di operatività del divieto. Non solo. Le clausole esaminate sembravano ampliare ulteriormente il vincolo includendo la regione dell’ultima sede di lavoro e persino quella della precedente assegnazione in caso di trasferimento recente. Un insieme di previsioni che, lette unitariamente, ha probabilmente rafforzato la convinzione del giudice circa l’eccessiva estensione del sacrificio imposto al lavoratore.
La decisione, tuttavia, apre ulteriori interrogativi importanti. Nell’attuale contesto economico, infatti, il concetto tradizionale di territorialità appare sempre meno lineare. Molte attività professionali – soprattutto nei servizi finanziari, nella consulenza, nel digitale e nelle professioni ad alto contenuto intellettuale – non coincidono più con il luogo fisico da cui vengono svolte. Un lavoratore può operare da remoto da qualunque parte del mondo, incidendo però sul medesimo mercato dell’ex datore di lavoro.
Il punto merita peraltro un approfondimento. Ed infatti, se si escludesse sempre la possibilità di collegare il divieto agli effetti economici o commerciali della prestazione, il patto rischierebbe di diventare facilmente eludibile. Sarebbe sufficiente, almeno teoricamente, svolgere l’attività concorrenziale da un luogo formalmente esterno all’area vietata, pur continuando a incidere sugli stessi clienti o sullo stesso mercato. Una soluzione che finirebbe per svuotare di contenuto la funzione economica stessa del patto di non concorrenza.
Per questo motivo, appare difficile trasformare la pronuncia milanese in un principio assoluto. Lo stesso Tribunale riconosce, del resto, l’esistenza di orientamenti non univoci sul tema. Più che affermare l’invalidità di ogni riferimento agli “effetti” dell’attività, la decisione sembra colpire soprattutto l’eccessiva genericità della clausola concreta. In altre parole, il problema non è tanto il riferimento agli effetti in sé, quanto l’assenza di criteri oggettivi che consentano di identificarli in modo prevedibile.
La questione assume quindi un rilievo eminentemente pratico per aziende e professionisti che redigono questi accordi. L’esperienza dimostra che i patti di non concorrenza vengono spesso predisposti con formule standardizzate, molto ampie e apparentemente “protettive” per il datore di lavoro. In realtà, proprio l’eccesso di genericità può trasformarsi nel principale fattore di rischio, esponendo il patto alla nullità integrale.
Nell’economia digitale e nel lavoro da remoto, formule troppo generiche possono rendere nullo il vincolo e persino favorire la riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo
Il tema diventa ancora più delicato quando il patto venga stipulato non con un lavoratore subordinato, ma con un lavoratore autonomo, un consulente o un professionista. In questi casi, infatti, non trova diretta applicazione l’articolo 2125 del Codice civile, che disciplina specificamente il lavoro subordinato, ma vengono in rilievo le regole generali dell’autonomia contrattuale e, in alcuni casi, l’articolo 2596 c.c. relativo ai limiti convenzionali della concorrenza tra imprenditori.
Proprio per questo, il rischio di clausole eccessivamente invasive aumenta sensibilmente. Un professionista che operi online o da remoto potrebbe infatti trovarsi vincolato da formule territoriali praticamente illimitate, soprattutto laddove il divieto venga collegato ai luoghi in cui l’attività “produca effetti”. Nei mercati digitali, infatti, gli effetti economici di una prestazione possono estendersi ovunque, con il rischio di comprimere in modo eccessivo la libertà professionale del collaboratore autonomo.
Anche nei rapporti autonomi, tuttavia, il vincolo non può considerarsi illimitato. Restano applicabili i principi di buona fede, proporzionalità e determinatezza dell’oggetto contrattuale. Una clausola troppo vaga o eccessivamente ampia potrebbe quindi essere ritenuta nulla o comunque inefficace, soprattutto se tale da impedire, di fatto, al professionista di continuare a esercitare la propria attività.
Non va poi trascurato un ulteriore profilo: un patto di non concorrenza particolarmente rigido e assimilabile a quello tipico del lavoro subordinato potrebbe persino diventare un indice sintomatico della natura subordinata del rapporto. La Giurisprudenza, infatti, tende a valorizzare la concreta esecuzione del rapporto più che la qualificazione formale adottata dalle parti. Eccessivi vincoli territoriali, limitazioni operative pervasive e controllo stabile dell’attività potrebbero quindi contribuire, insieme ad altri elementi, a una successiva riqualificazione del rapporto.
Diventa allora fondamentale costruire clausole equilibrate e concretamente verificabili. Il limite territoriale dovrebbe essere individuato attraverso aree geografiche specifiche e conoscibili sin dalla stipula. Eventuali riferimenti agli effetti dell’attività concorrenziale dovrebbero essere ancorati a parametri oggettivi, coerenti con il settore interessato e con il mercato realmente presidiato dall’impresa. Ancora più efficace può risultare il collegamento del divieto a clienti specificamente individuati o a categorie chiaramente identificabili, evitando formule elastiche e indeterminate.
Sul piano sistematico, la vicenda conferma anche un altro principio spesso trascurato: il giudice, prima di dichiarare nullo un patto di non concorrenza, dovrebbe tentare un’interpretazione conservativa dell’accordo, valorizzando la volontà negoziale delle parti e l’utilità economico-sociale del contratto. La nullità dovrebbe rappresentare l’esito finale soltanto quando risulti davvero impossibile ricostruire in modo ragionevole l’effettiva portata del vincolo.
In definitiva, la pronuncia del Tribunale di Milano costituisce un importante richiamo alla precisione redazionale dei patti di non concorrenza, ma anche il segnale di una difficoltà più ampia: adattare categorie giuridiche tradizionali a un mercato del lavoro sempre più smaterializzato, globale e digitale. Ed è proprio su questo terreno che, nei prossimi anni, si giocherà probabilmente l’evoluzione interpretativa dell’articolo 2125 del Codice civile.
