A cura di, Francesco Scrivano - Avvocato in Bologna
Con l’Ordinanza n. 12256/2026, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS, affrontando una questione di grande rilievo pratico per professionisti, lavoratori autonomi e contribuenti: da quale momento decorre il termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali.
La Decisione assume particolare importanza perché consolida un orientamento giurisprudenziale ormai sempre più stabile e favorevole al contribuente, stabilendo che il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
La vicenda nasce da una richiesta di pagamento avanzata dall’INPS nei confronti di un professionista iscritta alla Gestione Separata per contributi riferiti all’anno 2007.
Nel giudizio di merito, la Corte d’Appello aveva rigettato l’eccezione di prescrizione ritenendo che il termine quinquennale decorresse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, avvenuta il 21 settembre 2008. Secondo i giudici territoriali, l’atto notificato dall’INPS il 20 giugno 2013 era quindi tempestivo e idoneo a interrompere la prescrizione.
Il Contribuente ha però impugnato la decisione sostenendo che il dies a quo dovesse essere individuato nella data di scadenza del pagamento dei contributi, fissata al 16 giugno 2008. In tale prospettiva, il termine quinquennale sarebbe spirato il 16 giugno 2013 e la successiva richiesta INPS del 20 giugno 2013 sarebbe risultata tardiva.
La Suprema Corte accoglie il ricorso e ribadisce un principio destinato ad avere notevoli effetti applicativi: la prescrizione dei contributi previdenziali della Gestione Separata decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione fiscale.
Secondo la Cassazione, l’obbligazione contributiva nasce direttamente dalla produzione del reddito imponibile e diventa esigibile alla scadenza prevista per il versamento. La dichiarazione dei redditi costituisce invece una mera dichiarazione di scienza, priva di efficacia costitutiva del credito previdenziale.
La Corte richiama espressamente alcuni precedenti recenti – Cass. n. 25755/2023, n. 24584/2024 e n. 3086/2025 – confermando così la continuità dell’orientamento interpretativo.
Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia riguarda il rapporto con l’articolo 2935 del Codice civile, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
La Cassazione osserva che possono incidere sulla decorrenza della prescrizione soltanto impedimenti di natura giuridica e non semplici ostacoli di fatto o difficoltà operative dell’ente previdenziale.
In altri termini, il fatto che l’INPS acquisisca concretamente conoscenza del reddito imponibile solo dopo la presentazione della dichiarazione fiscale non è sufficiente a spostare in avanti il termine prescrizionale.
Il principio è particolarmente rilevante perché evita che l’ente previdenziale possa beneficiare di una dilatazione dei termini semplicemente collegata ai tempi di acquisizione delle informazioni tributarie.
Nel caso specifico, trattandosi di contributi relativi all’anno 2007, il termine di pagamento scadeva il 16 giugno 2008.
Poiché la richiesta INPS è stata notificata soltanto il 20 giugno 2013 e non risultavano precedenti atti interruttivi, la prescrizione quinquennale risultava già maturata.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché riesamini la questione attenendosi ai principi affermati dalla Cassazione.
Nel ricorso era stata sollevata anche una seconda questione relativa alla debenza dei contributi alla Gestione Separata da parte di una professionista già iscritta alla propria cassa previdenziale di categoria.
Tuttavia, tale motivo è stato successivamente rinunciato dalla difesa e la Corte non si è pronunciata sul punto.
Rimane quindi aperto il dibattito, ancora molto acceso nella giurisprudenza previdenziale, sul rapporto tra Gestione Separata INPS e casse professionali autonome.
La pronuncia offre indicazioni operative molto importanti.
Per i contribuenti, la decisione conferma la necessità di verificare sempre la data di scadenza originaria del versamento contributivo ai fini del calcolo della prescrizione, senza lasciarsi condizionare dalla data della dichiarazione fiscale o dagli accertamenti successivi dell’INPS.
Per l’ente previdenziale, invece, la sentenza impone una maggiore tempestività nell’attività di recupero dei contributi, poiché il decorso della prescrizione non può essere differito in funzione dei tempi amministrativi di acquisizione dei dati reddituali.
Dal punto di vista sistematico, la Cassazione rafforza inoltre una distinzione fondamentale: il reddito prodotto costituisce il fatto generatore dell’obbligazione contributiva, mentre la dichiarazione fiscale non crea il debito previdenziale ma si limita a rappresentarlo.
L’Ordinanza n. 12256/2026 rappresenta quindi un importante tassello nel consolidamento della giurisprudenza in materia di prescrizione dei contributi della Gestione Separata.
La Corte conferma infatti un principio di certezza giuridica particolarmente rilevante: il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il contributo è esigibile e non da quando l’INPS acquisisce conoscenza del reddito del contribuente.
Si tratta di una decisione destinata ad avere effetti concreti in numerose controversie previdenziali, soprattutto nei casi in cui le richieste contributive vengano avanzate molti anni dopo la scadenza originaria del pagamento.
