Il contratto di solidarietà rappresenta uno degli strumenti principali di integrazione salariale previsti dall’ordinamento italiano, finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali in situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale. Si tratta di un istituto di natura negoziale, strettamente connesso alla disciplina della cassa integrazione guadagni, che consente di ridurre l’orario di lavoro in modo concordato, evitando o limitando i licenziamenti.
1. Inquadramento normativo
La disciplina dei contratti di solidarietà è oggi contenuta nel D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che ha riorganizzato in modo organico gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, l’art. 21 del decreto disciplina i contratti di solidarietà difensivi, collegandoli alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
2. Finalità e funzione
La finalità principale del contratto di solidarietà è quella di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, distribuendo tra i lavoratori una riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione.
3. Contratto di solidarietà e CIGS
Il contratto di solidarietà difensivo costituisce una causale specifica di accesso alla CIGS per imprese che rientrano nel relativo campo di applicazione.
4. Procedura e accordo sindacale
Elemento imprescindibile del contratto di solidarietà è la stipula di un accordo collettivo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
5. Durata e limiti
Il contratto di solidarietà ha una durata massima di 24 mesi, nel rispetto dei limiti complessivi di fruizione della CIGS.
6. Effetti sul rapporto di lavoro
Durante il periodo di solidarietà il rapporto di lavoro rimane in essere, con integrazione salariale a carico della CIGS.
7. Considerazioni conclusive
Il contratto di solidarietà rappresenta uno strumento di gestione non traumatica delle crisi aziendali, che richiede un’attenta valutazione giuridica.
