Il Tribunale di Ravenna, con la Sentenza n. 249/2025, sez. Lavoro, ha preso in esame una casistica nella quale, nel corso degli anni, il rapporto di lavoro era passato da un datore di lavoro all’altro: prima una ditta individuale, poi una società cooperativa e infine un’ulteriore cooperativa sociale.
Il Giudice ha richiamato l’art. 2112 C.c. e la normativa europea in materia di trasferimento d’azienda, chiarendo che:
- in caso di trasferimento d’impresa, il rapporto di lavoro prosegue senza interruzione con il nuovo datore;
- il lavoratore conserva tutti i diritti maturati,
- cedente e cessionario sono responsabili in solido per i crediti del lavoratore esistenti al momento del passaggio.
Applicando questi principi, il Tribunale ha riconosciuto che l’ultima società subentrante è obbligata in solido insieme alle precedenti per i crediti retributivi maturati, a prescindere dal fatto che non vi sia stato un trasferimento materiale dei mezzi di lavoro (camion, attrezzature).
Il Giudice ha inoltre specificato che:
- la solidarietà si applica ai crediti di lavoro (retribuzioni, TFR, differenze di inquadramento);
- non si estende automaticamente ai debiti previdenziali, che restano soggetti alla disciplina dell’art. 2560 c.c. e alla responsabilità del datore originario.
In conclusione, è stata dichiarata la responsabilità solidale delle società coinvolte nel rapporto di lavoro per i crediti del lavoratore, con condanna congiunta al pagamento delle somme spettanti.
