La Sentenza in esame (n. 219/2025 - Tribunale di Ravenna, sez. Lavoro, Giudice Dott. Bernardi) affronta la questione della legittimità di un'Ordinanza ingiunzione sanzionatoria emessa dall'INPS a fronte dell'adesione, con esito positivo, da parte del debitore alla procedura di "Rottamazione-quater" ai sensi della Legge n. 197/2022. Il Tribunale di Ravenna ha statuito che l'adesione e il conseguente saldo dei debiti con l'ente previdenziale eliminano l'antigiuridicità della condotta che avrebbe altrimenti giustificato la sanzione, privando l'autorità amministrativa del potere sanzionatorio originario.
Fatto e Diritto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da AA S.n.c. contro l'INPS, volto all'opposizione avverso un'ordinanza ingiunzione notificata in precedenza. La ricorrente ha fondato la propria opposizione sulla circostanza di aver aderito, con esito positivo, alla procedura di "Rottamazione-quater" prevista dalla Legge n. 197/2022 (art. 1, commi da 231 a 252), relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
La difesa della ricorrente ha sostenuto che, avendo saldato tutti i debiti con l'INPS attraverso la suddetta procedura, l'ente fosse ormai privato del potere sanzionatorio in virtù del quale aveva emesso l'ordinanza ingiunzione. L'INPS si è costituito in giudizio resistendo al ricorso.
Il Tribunale, rilevando la fondatezza del ricorso, ha accolto le tesi della ricorrente. Ha infatti stabilito che l'adesione alla sanatoria, in assenza di previsioni contrarie, ha l'effetto di eliminare l'antigiuridicità della condotta contestata. Di conseguenza, la cancellazione del debito, pur avvenuta tramite la "Rottamazione", fa venir meno il presupposto stesso per l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'INPS. La sentenza ha quindi annullato l'ordinanza ingiunzione impugnata e ha compensato le spese di lite, motivando tale decisione con la novità della questione e l'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Commento Giuridico
Questa pronuncia del Tribunale di Ravenna è rilevante nel panorama del diritto previdenziale e tributario. Essa chiarisce un aspetto fondamentale delle procedure di definizione agevolata (come la "Rottamazione-quater"), ovvero l'estensione dei loro effetti non solo alla regolarizzazione del debito principale, ma anche alla caducazione delle sanzioni amministrative ad esso collegate.
La logica sottesa alla decisione è che la finalità stessa delle procedure di definizione agevolata è quella di incentivare i contribuenti a sanare le proprie posizioni debitorie, favorendo l'incasso delle somme dovute e l'estinzione delle posizioni "incagliate". Ammettere la persistenza del potere sanzionatorio una volta che il debito principale sia stato estinto, seppur con modalità agevolate, sarebbe un controsenso rispetto a tale finalità e avrebbe un effetto disincentivante sulla rottamazione stessa.
La sentenza evidenzia come l'adesione alla sanatoria non sia un mero beneficio fiscale, ma un atto che produce effetti sostanziali sulla qualificazione giuridica della condotta. Il "venir meno del potere sanzionatorio" implica che la condotta originariamente sanzionabile perda la sua connotazione illecita a seguito dell'adempimento, seppur agevolato, dell'obbligazione principale