I. Il quadro normativo del potere di recesso
1. Il principio di causalità del licenziamento
Nel nostro ordinamento il licenziamento è atto causalmente vincolato. L’art. 2119 c.c. disciplina la giusta causa, mentre la L. 604/1966 prevede che il recesso debba essere sorretto da giustificato motivo soggettivo o oggettivo. Il sistema si fonda sul principio di stabilità del rapporto di lavoro, quale limite strutturale al potere unilaterale del datore.
2. La tutela reale dell’art. 18 (1970)
Con lo Statuto dei Lavoratori la reintegrazione diviene rimedio ordinario nelle imprese sopra i 15 dipendenti. Il licenziamento illegittimo comporta reintegra e risarcimento, affermando la centralità della continuità del rapporto.
3. La riforma Fornero (L. 92/2012)
La riforma del 2012 introduce un sistema graduato di tutele: reintegra piena nei casi nulli, reintegra attenuata per insussistenza del fatto nel disciplinare, tutela indennitaria forte e tutela indennitaria debole per vizi formali. La tutela reale diventa rimedio selettivo.
4. Il Jobs Act (D.Lgs. 23/2015)
Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 viene introdotto il contratto a tutele crescenti. La tutela ordinaria diventa indennitaria, con reintegrazione limitata ai casi di nullità o insussistenza del fatto materiale nel disciplinare.
5. Dimensione dell’impresa
La soglia dei 15 dipendenti resta decisiva: sopra tale limite si applicano art. 18 o tutele crescenti; sotto, la tutela è esclusivamente indennitaria salvo nullità.
II. Evoluzione giurisprudenziale
La Corte costituzionale ha inciso profondamente sul sistema del Jobs Act. Con la sentenza n. 194/2018 è stato dichiarato incostituzionale il criterio rigido di quantificazione dell’indennità, attribuendo al giudice un potere valutativo più ampio. La sentenza n. 150/2020 ha esteso tali principi ai licenziamenti collettivi. La sentenza n. 125/2022 ha riconosciuto la possibilità di reintegra nel regime Fornero in caso di manifesta insussistenza del fatto nel licenziamento economico.
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che l’insussistenza del fatto riguarda il fatto storico materiale e che la sproporzione della sanzione non comporta reintegrazione. Nel licenziamento per motivo oggettivo il controllo giudiziale concerne l’effettività della riorganizzazione, non la sua opportunità.
III. Applicazione pratica dei regimi
1. Lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015
Nelle imprese sopra i 15 dipendenti si applica l’art. 18 riformato: reintegra per insussistenza del fatto nel disciplinare e, dopo Corte cost. 125/2022, anche per manifesta insussistenza del motivo oggettivo; negli altri casi tutela indennitaria. Sotto i 15 dipendenti si applica tutela esclusivamente indennitaria salvo nullità.
2. Lavoratore assunto dal 7 marzo 2015
Si applica il D.Lgs. 23/2015: reintegrazione solo per nullità o insussistenza del fatto materiale nel disciplinare; per il licenziamento economico è prevista esclusivamente tutela indennitaria. L’indennità è determinata dal giudice entro limiti legali, secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale. Sotto i 15 dipendenti si applica tutela esclusivamente indennitaria salvo nullità.
Rito processuale
A seguito della riforma Cartabia è stato superato il rito Fornero. Tutte le controversie in materia di licenziamento sono oggi trattate con il rito ordinario del lavoro.
