Le associazioni sportive dilettantistiche, comunemente indicate con l’acronimo ASD, possono svolgere attività commerciali connesse alla propria organizzazione. Tuttavia, la loro qualificazione come enti non commerciali e la presenza di finalità sportive non determinano automaticamente l’esclusione da tassazione di tutti i ricavi prodotti.
Il tema è stato recentemente esaminato dalla Corte di cassazione, Sezione tributaria, con l’Ordinanza 7 luglio 2026, n. 22829, relativa alla gestione di un’attività di bar e ristorazione da parte di un’associazione sportiva dilettantistica. La Corte ha precisato che, per accedere al regime fiscale agevolato, non è sufficiente richiamare lo statuto o dimostrare che il servizio sia riservato formalmente ai soci. È necessario provare che l’attività sia concretamente strumentale e ancillare rispetto alle finalità istituzionali dell’associazione.
ASD e attività commerciale: la distinzione fiscale
Le ASD possono svolgere sia attività istituzionali sia attività di natura commerciale. Le prime sono dirette alla realizzazione degli scopi sportivi dell’ente, come l’organizzazione di corsi, allenamenti, attività didattiche e iniziative rivolte alla pratica sportiva nel senso giuridico del termine (quindi non mere attività ginniche finalizzate alle mera cura del corpo e della mente). Le seconde, invece, possono riguardare servizi o operazioni che, per modalità di svolgimento, organizzazione e rilevanza economica, assumono le caratteristiche di un’attività d’impresa.
Il fatto che un’attività venga svolta da un’associazione senza scopo di lucro non è sufficiente a escluderne la natura commerciale. La disciplina fiscale agevolata si applica soltanto quando ricorrono specifiche condizioni previste dalla legge, tra cui la conformità dell’attività alle finalità istituzionali e il rispetto dei requisiti soggettivi e statutari dell’ente.
In particolare, l’art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cioè il Testo unico delle imposte sui redditi, prevede per determinate categorie associative un regime di decommercializzazione delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti di iscritti, associati o partecipanti. Una disciplina analoga è prevista, ai fini IVA, dall’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Bar e ristorazione nelle associazioni sportive
La gestione di un bar, di una pizzeria o di un servizio di ristorazione all’interno di una struttura sportiva deve essere valutata con particolare attenzione. Tali attività non sono automaticamente considerate istituzionali soltanto perché vengono svolte nei locali dell’associazione o perché i clienti risultano formalmente tesserati.
Secondo la Cassazione, un’attività di ristoro può rientrare nel regime agevolato soltanto quando sia effettivamente collegata agli scopi dell’ente e venga svolta secondo modalità compatibili con la funzione associativa. Il contribuente deve quindi dimostrare la concreta strumentalità, complementarietà e ancillarità del servizio rispetto all’attività sportiva.
Al contrario, l’attività può essere qualificata come commerciale quando presenta caratteristiche autonome e prevalenti rispetto alla pratica sportiva. È il caso, ad esempio, di un servizio organizzato come un ristorante ordinario, con somministrazione di pasti al piatto, organizzazione di feste e ricorrenze, ricavi consistenti e prezzi allineati a quelli di mercato.
Gli elementi utilizzati per valutare la natura commerciale
La valutazione non può basarsi su un solo elemento, ma deve considerare il complesso delle modalità con cui l’attività viene esercitata. Tra gli indicatori più rilevanti rientrano:
- l’entità degli incassi derivanti da bar e ristorazione;
- la tipologia dei servizi offerti;
- la somministrazione di pasti al piatto;
- l’organizzazione di cene, rinfreschi e feste di compleanno;
- i prezzi applicati alla clientela;
- i ricarichi su alimenti e bevande;
- le modalità di tesseramento;
- la prevalenza economica dell’attività di somministrazione;
- il rapporto tra il servizio di ristoro e l’attività sportiva effettivamente svolta.
La Corte ha sottolineato che questi elementi devono essere esaminati congiuntamente. La loro valutazione complessiva può infatti evidenziare che l’attività di ristorazione non è realmente accessoria, ma rappresenta il principale settore economico dell’associazione.
Non basta il tesseramento dei clienti
Uno degli aspetti centrali della pronuncia riguarda il rapporto tra tesseramento e agevolazioni fiscali. Il semplice fatto che gli utenti siano soci o tesserati non è sufficiente, da solo, a dimostrare la natura non commerciale dell’attività.
La Cassazione ha ritenuto rilevante anche il modo in cui il tesseramento viene utilizzato. Se le tessere vengono rilasciate principalmente per consentire l’accesso al bar, alla pizzeria o alle sale per feste e ricorrenze, il tesseramento può diventare un indice della natura commerciale dell’operazione. In questa prospettiva, occorre verificare la funzione effettiva del rapporto associativo e non soltanto la sua veste formale.
Anche l’assenza di clienti estranei all’associazione non è decisiva. Secondo la Corte, il fatto che il servizio venga riservato ai soci costituisce soltanto uno degli elementi da valutare e non può neutralizzare gli altri indici che dimostrino la prevalenza dell’attività commerciale.
L’onere della prova grava sull’associazione
In materia di agevolazioni fiscali, l’onere della prova è ripartito tra Amministrazione finanziaria e contribuente. L’Ufficio deve fornire elementi idonei a contestare la spettanza del regime agevolato, anche attraverso presunzioni semplici. L’associazione, tuttavia, deve dimostrare di possedere concretamente tutti i requisiti richiesti dalla disciplina fiscale.
L’art. 2697 del codice civile stabilisce il principio generale secondo cui chi intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. L’art. 2729 del codice civile consente inoltre di utilizzare presunzioni semplici quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
Ne deriva che l’associazione non può limitarsi a produrre lo statuto o a richiamare la propria natura non lucrativa. Deve documentare il concreto svolgimento dell’attività sportiva, le modalità di accesso ai servizi, il ruolo dei soci, la funzione del bar o della ristorazione e il collegamento tra tali servizi e gli scopi istituzionali.
La decisione della Cassazione n. 22829/2026
Nel caso esaminato, la Corte di cassazione ha ritenuto errata la decisione del giudice di merito che aveva escluso la natura commerciale dell’attività basandosi soprattutto sulla mancata prova dell’accesso di persone estranee al circolo.
Secondo la Cassazione, il giudice avrebbe dovuto valutare anche gli altri elementi indicati dall’Amministrazione finanziaria: la consistenza degli incassi, la tipologia della ristorazione, i ricarichi, il sistema di tesseramento e la prevalenza economica dell’attività di somministrazione.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame. Il principio affermato è che la natura commerciale dell’attività deve essere verificata attraverso una valutazione complessiva della concreta operatività dell’associazione.
Cosa devono verificare le ASD
Le associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono servizi di bar o ristorazione dovrebbero verificare periodicamente la coerenza tra l’attività economica e le finalità sportive indicate nello statuto.
In particolare, è opportuno controllare:
- che lo statuto contenga le clausole richieste dalla normativa;
- che l’attività sportiva sia realmente svolta e adeguatamente documentata;
- che il servizio di ristoro sia effettivamente accessorio rispetto all’attività istituzionale;
- che le modalità di tesseramento riflettano un reale rapporto associativo;
- che siano correttamente documentati ricavi, costi, prezzi e ricarichi;
- che l’attività commerciale non rappresenti, nella pratica, il principale oggetto dell’organizzazione.
Conclusioni
La attività commerciale delle ASD deve essere valutata sulla base della realtà concreta e non soltanto delle qualificazioni formali contenute nello statuto. Bar, pizzerie e servizi di ristorazione possono beneficiare delle agevolazioni fiscali soltanto quando risultano realmente collegati alle finalità istituzionali, sono rivolti ai soggetti ammessi dalla legge e mantengono una funzione strumentale rispetto all’attività sportiva.
L’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione V, 7 luglio 2026, n. 22829, conferma che il tesseramento dei clienti non è sufficiente e che l’Amministrazione può utilizzare una pluralità di indici presuntivi. Per l’associazione che invoca il regime agevolato diventa quindi essenziale dimostrare, anche sul piano documentale, la concreta coerenza tra organizzazione, servizi offerti e finalità sportive.
Articolo redatto da Francesco Scrivano, avvocato in Bologna
