Art. 48-bis DPR 602/1973 e spese di lite nei confronti della Pubblica Amministrazione: profili critici e tutela dell'Avvocato

10 Maggio 2026

A cura di, Francesco Scrivano - Avvocato in Bologna

Visualizza anteprima↗

L’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 costituisce uno dei principali strumenti attraverso i quali il legislatore ha rafforzato il sistema della riscossione esattoriale nei rapporti tra contribuente e Pubblica Amministrazione. La norma prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti superiori alla soglia prevista dalla legge, debbano verificare se il beneficiario del pagamento risulti inadempiente rispetto a cartelle esattoriali affidate all’Agente della riscossione.

Nel caso in cui emergano debiti fiscali rilevanti, il pagamento viene sospeso e l’Agenzia Entrate-Riscossione può procedere mediante pignoramento presso terzi, destinando così le somme alla soddisfazione del credito erariale. La disciplina trova applicazione in numerosi settori, ma assume particolare rilevanza nel contenzioso previdenziale, assistenziale ed amministrativo, ambiti nei quali INPS, Enti pubblici ed Amministrazioni dello Stato risultano in alcuni casi soccombenti e condannati al pagamento delle spese di lite.

È proprio in tale contesto che emergono alcuni dei profili più problematici della norma. Il punto centrale riguarda infatti l’individuazione del soggetto che deve essere considerato creditore delle somme liquidate dal giudice. Ai fini dell’applicazione dell’art. 48-bis non assume alcun rilievo chi abbia concretamente svolto l’attività professionale o chi sia il destinatario economico finale del pagamento; ciò che conta è esclusivamente il titolare formale del credito individuato nel provvedimento giudiziale.

E' chiaro quindi che si possono porre serie problematiche in special per l'avvocato che, concluso vittoriosamente un patrocinio giudiziale in difesa di un cliente non in regola col pagamento delle cartelle, rimango di fatto privo di compenso a fronte o del blocco del pagamento in capo al cliente ovvero del pignoramento presso terzi da quest'ultimo subito.

Quando la Sentenza dispone semplicemente la condanna dell’ente pubblico al pagamento delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, il creditore resta il cittadino assistito. In tale ipotesi la verifica fiscale viene effettuata esclusivamente sulla posizione del cliente e non su quella dell’avvocato. Ne consegue che eventuali debiti tributari del difensore risultano irrilevanti, mentre assumono piena rilevanza eventuali cartelle esattoriali del cittadino. Se quest’ultimo risulta inadempiente, la Pubblica Amministrazione può sospendere il pagamento e l’Agente della riscossione può successivamente procedere al pignoramento delle somme.

La conseguenza pratica è particolarmente delicata, poiché l’avvocato rischia concretamente di non percepire il proprio compenso pur avendo svolto vittoriosamente l’attività difensiva. Si tratta di una situazione molto frequente soprattutto nel contenzioso previdenziale ed assistenziale, ove spesso il soggetto assistito versa già in condizioni economiche difficili ed è esposto a situazioni debitorie nei confronti dell’Erario.

Il quadro cambia radicalmente nel caso di distrazione delle spese ex art. 93 C.p.c. Quando il giudice dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario, il creditore diretto delle somme diventa l’avvocato. In tal caso la verifica prevista dall’art. 48-bis viene effettuata sulla posizione fiscale del difensore e i debiti del cliente diventano del tutto irrilevanti. La distrazione assume quindi una funzione pratica di primaria importanza, poiché consente di sottrarre il credito professionale alle vicende debitorie del cliente ed evita che il compenso del legale venga assorbito da procedure esecutive fiscali riferite all’assistito.

Naturalmente, anche il difensore può trovarsi in una situazione debitoria nei confronti dell’Erario. In tali ipotesi occorre distinguere. Se l’avvocato ha cartelle esattoriali non regolarizzate, il pagamento può essere bloccato. Se invece il professionista ha ottenuto una rateazione regolare ed è in regola con il pagamento delle rate, egli non dovrebbe essere considerato inadempiente ai fini dell’art. 48-bis e il pagamento dovrebbe quindi essere eseguito normalmente. Sul punto la Giurisprudenza e la Prassi amministrativa sono sostanzialmente concordi nel ritenere che la rateazione regolarmente adempiuta sospenda l’esigibilità immediata del debito e faccia venir meno il presupposto dell’inadempimento richiesto dalla norma.

Nella pratica, tuttavia, non mancano problematiche operative. Può accadere che il sistema informatico segnali comunque la presenza del debito oppure che la Pubblica Amministrazione sospenda cautelativamente il pagamento in attesa di ulteriori verifiche. Per tale ragione risulta spesso opportuno produrre tempestivamente documentazione attestante la regolarità della rateazione.

Un ulteriore profilo problematico riguarda le ipotesi nelle quali la distrazione delle spese non venga richiesta oppure non venga pronunciata dal giudice. In tali situazioni il creditore continua ad essere formalmente il cliente e il pagamento resta quindi esposto alle eventuali pretese dell’Agente della riscossione nei confronti dell’assistito. Proprio per questo motivo la richiesta di distrazione assume spesso carattere essenziale nella pratica forense, soprattutto nei giudizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La disciplina dell’art. 48-bis evidenzia dunque una tensione costante tra l’esigenza pubblicistica di rafforzare la riscossione tributaria e la necessità di garantire l’effettività del diritto di difesa e del compenso professionale dell’avvocato. Se da un lato il sistema mira ad evitare che somme pubbliche vengano erogate a soggetti morosi nei confronti dell’Erario, dall’altro lato esso rischia di trasferire sul difensore le difficoltà economiche e fiscali del proprio assistito, soprattutto nei casi in cui il credito per spese processuali resti formalmente intestato al cliente.

Di seguito si riportano le principali casistiche operative che possono verificarsi nella pratica applicativa.

ScenarioCreditore formale delle speseVerifica 48-bis su chi?Possibile blocco del pagamentoEffetto pratico
Cliente senza debiti fiscaliClienteClienteNoPagamento regolare
Cliente con cartelle non rateizzateClienteClienteRischio mancato pagamento del difensore
Cliente con cartelle rateizzate regolarmenteClienteClienteIn linea generale noPagamento normalmente eseguibile
Cliente decaduto dalla rateazioneClienteClienteDebito nuovamente esigibile
Spese distratte al procuratore antistatarioAvvocatoAvvocatoDipende dalla posizione fiscale del legaleIl cliente diventa irrilevante
Avvocato senza debiti fiscaliAvvocatoAvvocatoNoPagamento regolare
Avvocato con cartelle non rateizzateAvvocatoAvvocatoPossibile blocco delle somme
Avvocato con rateazione regolareAvvocatoAvvocatoIn linea generale noPagamento normalmente eseguibile
Distrazione non richiestaClienteClienteSì, se il cliente è debitoreForte rischio per il compenso del difensore
Distrazione richiesta ma omessa dal giudiceCliente (fino alla correzione)ClientePotenzialmente sìNecessità di attivarsi rapidamente
Pignoramento già notificato da ADERDebitore originarioDebitore originarioPossibile vincolo già consolidato
Credito inferiore alla soglia di leggeCliente o avvocatoNessuna verifica obbligatoriaNormalmente noPagamento più rapido
Debito sospeso giudizialmenteCliente o avvocatoSoggetto verificatoIn teoria noNecessario comunicare il provvedimento
Cartella prescritta ma ancora iscrittaCliente o avvocatoSoggetto risultante debitorePossibile sospensione inizialeNecessario sgravio o opposizione
Cause previdenziali con clienti fortemente indebitatiClienteClienteFrequentemente sìElevato rischio economico per il difensore

Per Chiarimenti e informazioni

Contattaci compilando il form.

Contatti


Studio Scrivano
Strada Maggiore, 70 – Bologna
P. IVA: 03200351207