Il Tribunale di Forlì annulla l’intimazione ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973 per mancata valida notifica del titolo e intervenuta prescrizione quinquennale
Con la Sentenza n. 39/2026 del 18 febbraio 2026 il Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro – affronta un tema di sicuro rilievo pratico: la validità della notifica dell’avviso di addebito INPS notificato nei confronti di un soggetto residente all’estero e iscritto AIRE, nonché i riflessi in punto prescrizione del credito contributivo.
La Decisione offre spunti operativi importanti per la difesa nei giudizi di opposizione all’esecuzione in materia di riscossione previdenziale verso soggetti iscritti Aire.
Il caso: intimazione di pagamento fondata su avviso di addebito contestato
Il ricorrente proponeva opposizione avverso un’intimazione di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate – Riscossione nel 2024, fondata su un avviso di addebito INPS, relativo a contributi dell’anno 2012.
Le doglianze principali erano due:
- l’Avviso di addebito presupposto non sarebbe mai stato validamente notificato;
- il credito contributivo sarebbe comunque prescritto ai sensi dell’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 (prescrizione quinquennale).
Elemento centrale della vicenda: il ricorrente risultava residente all'estero dal 2012 e iscritto AIRE dal 2013. Tuttavia, l’INPS sosteneva di aver notificato l’avviso di addebito nel 2018 presso un indirizzo italiano, con perfezionamento per compiuta giacenza.
L'Istituto procedeva per il recupero di crediti contributivi relativo all'anno d'imposta 2012; la prescrizione, quindi, sulla base di una lettura peraltro "pro fisco", iniziava a decorreva dal 31 dicembre 2013 e, pertanto, la notificazione, asseritamente avvenuta nel 2018, sarebbe stata tempestiva.
Il Tribunale ribadisce innanzitutto un principio consolidato: i crediti contributivi e le relative sanzioni civili sono soggetti a prescrizione quinquennale, in ragione della connessione funzionale tra contributo e somme aggiuntive (Cass. S.U. n. 5076/2015).
Pertanto, per verificare la fondatezza della pretesa, occorre accertare:
- se vi sia stata valida notifica del titolo esecutivo (avviso di addebito);
- se siano intervenuti atti interruttivi idonei a impedire il decorso della prescrizione.
Intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973: necessaria la previa notifica del titolo
L’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973 presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo regolarmente notificato. Nel caso di crediti previdenziali, tale titolo è rappresentato dall’avviso di addebito INPS.
Il giudice evidenzia che l’onere della prova della notifica grava sull’ente impositore (richiamando, tra l’altro, Cass. ord. n. 30478/2025). In assenza di prova della regolare notificazione, l’atto consequenziale non può ritenersi legittimo.
Dalla documentazione prodotta emergeva l’invio di una raccomandata presso un indirizzo italiano, con esito di compiuta giacenza. Tuttavia, il ricorrente risultava già da anni residente all'estero e regolarmente iscritto all’AIRE.
Il Tribunale afferma quindi un principio di rilievo pratico: se l’atto viene spedito a un indirizzo errato, presso il quale il destinatario non risiede più e non "governa" più, peraltro avendo debitamente documentato l'altro indirizzo, corretto, all'estero, la notifica è viziata e nulla.
La compiuta giacenza non può “sanare” una notifica eseguita in un luogo non più riferibile al destinatario, soprattutto quando la residenza estera risulta documentalmente provata presso l'Anagrafe pubblica a ciò deputata.
Atto interno e interruzione della prescrizione: necessaria la prova della notifica
L’INPS richiamava, nel corso del processo, un atto dell’Agenzia delle Entrate del 2014 quale atto interruttivo della prescrizione.
Il Tribunale tuttavia ne esclude l’idoneità per due ragioni:
- il documento riportava la dicitura “atto interno”;
- non vi era prova della sua notificazione al destinatario.
Ne deriva che, in assenza di un atto validamente portato a conoscenza del debitore, non può prodursi alcun effetto interruttivo della prescrizione.
Conseguenze: credito prescritto e insussistenza della pretesa
Accertata la nullità della notifica dell’avviso di addebito e l’assenza di validi atti interruttivi, il Tribunale dichiarava allora definitivamente prescritti i crediti previdenziali oggetto di causa e, per l’effetto, l’insussistenza del credito vantato dall’INPS.
La pronuncia conferma quindi che - nella riscossione previdenziale - la correttezza della sequenza notificatoria è elemento imprescindibile: in mancanza di un titolo validamente notificato, l’azione esecutiva non può trovare legittimazione e il credito, se non tempestivamente interrotto, si estingue per prescrizione.
