Il Tribunale di Perugia ribadisce che le prerogative dello Statuto spettano solo ai sindacati dotati di rappresentatività effettiva e comparata
Con Decreto del 16 gennaio 2026, il Tribunale di Perugia ha affrontato il tema dell’accesso alle prerogative sindacali previste dallo Statuto dei lavoratori, chiarendo i presupposti per la legittima costituzione di una Rsa e per l’esercizio delle correlate tutele. Il giudice ha escluso la sussistenza di una condotta antisindacale ex articolo 28 St. lav. in un caso in cui un’organizzazione sindacale, aderente a Confsal, lamentava l’esclusione dai tavoli aziendali di confronto e il mancato riconoscimento della propria rappresentanza sindacale aziendale .
La decisione si fonda sull’assenza di prova di una rappresentatività effettiva nel settore di riferimento. In particolare, il sindacato non aveva dimostrato una consistenza associativa significativa, né un ruolo concreto nella contrattazione collettiva applicata in azienda, né un radicamento comparabile a quello delle organizzazioni coinvolte nei processi negoziali.
Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo alla luce del coordinamento tra gli articoli 19 e 28 dello Statuto dei lavoratori, come reinterpretati dalla giurisprudenza costituzionale. La Sentenza n. 231/2013 della Corte costituzionale ha superato il criterio meramente formale della sottoscrizione del contratto collettivo quale condizione esclusiva per la costituzione di Rsa, affermando la necessità di valorizzare la partecipazione effettiva alla negoziazione e la rappresentatività sostanziale, in coerenza con gli articoli 18 e 39 della Costituzione.
Successivamente, la Sentenza n. 156/2025 ha ulteriormente precisato che il pluralismo sindacale non comporta un diritto automatico di ogni organizzazione ad accedere a tutte le sedi di confronto aziendale. Il parametro selettivo deve fondarsi su criteri oggettivi di rappresentatività effettiva e comparata, valutata su scala nazionale o quantomeno settoriale, tenendo conto della consistenza organizzativa, della diffusione territoriale e del ruolo svolto nella contrattazione collettiva.
Ne deriva che l’azienda costituisce il luogo di esercizio dei diritti sindacali, ma il titolo legittimante alla costituzione della Rsa non si esaurisce nella mera presenza in azienda o nell’adesione a una confederazione. Occorre dimostrare un radicamento concreto nel settore di riferimento. In mancanza di tali elementi, e in assenza di condotte discriminatorie o ritorsive, il diniego datoriale non integra condotta antisindacale.
La pronuncia conferma che, dopo l’ultimo intervento della Consulta, il sistema di selezione delle organizzazioni titolate a fruire delle prerogative sindacali è divenuto più articolato e richiede una verifica in concreto della rappresentatività sostanziale e comparata caso per caso.
