Regime agevolato per le Società sportive dilettantistiche: nessuna decadenza senza prova di scopo di lucro

24 Febbraio 2025

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria (C.g.t.) di Bari ha stabilito che una società sportiva dilettantistica (Ssd) non può perdere le agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/1991 solo per il mancato adeguamento dello statuto alla normativa dell'articolo 148 del Tuir, a meno che l’amministrazione finanziaria non fornisca prova della natura lucrativa delle attività svolte dalla società.

Il caso riguardava una contestazione relativa all’anno 2017, basata su informazioni prese dal sito internet della società nel 2020 e 2022. Il giudice ha ritenuto che questi dati non fossero idonei a dimostrare la presunta natura commerciale dell’attività svolta nel 2017, ribadendo il principio che la prova deve essere chiara e pertinente al periodo contestato. Inoltre, è stato evidenziato che l’accertamento fiscale non può basarsi su elementi estranei all'anno oggetto di verifica.

Statuti e normativa: nessuna automaticità nelle regole per le S.s.d.

La Commissione ha anche respinto l’argomento dell’amministrazione fiscale secondo cui la Ssd avrebbe dovuto adeguare il proprio statuto alle norme delle associazioni. Secondo i giudici, le regole stabilite dall’articolo 148 del Tuir per gli enti associativi non possono essere automaticamente applicate alle società di capitali.

In particolare, il mancato inserimento nello statuto della regola del voto singolo e del divieto di trasferimento delle partecipazioni non costituisce un motivo valido per revocare le agevolazioni fiscali. Questo perché tali regole, applicabili alle associazioni, non sono compatibili con le disposizioni del Codice civile che regolano le società a responsabilità limitata (Srl). In assenza di una violazione del principio di non lucratività, la Ssd ha quindi mantenuto il diritto ai benefici fiscali previsti dalla legge.

Avv. Francesco Scrivano

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