La compatibilità tra co.co.co. sportive e pensione anticipata
Con la Sentenza n. 19 del 16 gennaio 2025, la Corte dei conti del Veneto ha fornito un'importante precisazione in materia di compatibilità tra compensi sportivi dilettantistici e trattamento pensionistico anticipato secondo il regime della cosiddetta "quota 100", introdotto dall’art. 14 del D.L. 4/2019.
Secondo tale disposizione, il diritto alla pensione anticipata maturava con 62 anni di età e 38 anni di contributi, ma il comma 3 dello stesso articolo prevedeva la non cumulabilità della pensione con redditi da lavoro, salvo quelli derivanti da attività autonoma occasionale entro il limite di 5.000 euro annui.
La questione è divenuta di attualità a seguito dell'ormai nota riforma del lavoro sportivo (D. Lgs. n. 36/2021), la quale ha ricondotto i compensi sportivi nell’alveo dei redditi da lavoro (subordinato o autonomo), ponendo così dubbi circa la loro compatibilità con il regime pensionistico anticipato. L’INPS, infatti, ha avviato numerosi procedimenti di revoca della pensione "quota 100", anche in presenza di compensi sportivi di modesta entità.
La rilevanza della soglia di 5.000 euro e la natura dell’attività sportiva dilettantistica
La Corte dei conti ha richiamato i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 234/2022, ribadendo che il divieto di cumulo mira a evitare la permanenza nel mercato del lavoro di soggetti che accedono ad agevolazioni pensionistiche. Tuttavia, essa ha anche sottolineato che non ogni rapporto di lavoro sportivo può essere assimilato ad una forma di stabile occupazione.
In particolare, l’attività sportiva dilettantistica – spesso stagionale e svolta con finalità sociali – non si presta ad essere ricondotta rigidamente alle logiche del mercato del lavoro ordinario. Alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto che, ove il compenso percepito nell’ambito di una co.co.co. sportiva sia inferiore a 5.000 euro, non possa parlarsi di un effettivo reinserimento nel mercato del lavoro, né di incidenza sul sistema pensionistico.
Pertanto, in tali casi, il divieto di cumulo non trova applicazione, analogamente a quanto già previsto per il lavoro autonomo occasionale. Per compensi superiori a tale soglia, sarà invece necessaria una valutazione caso per caso, considerando durata, modalità e natura della prestazione svolta.