Legge n. 78/2025: nuove misure sull'Assicurazione dei rischi catastrofali

9 Giugno 2025

Ambito e Oggetto della Nuova Normativa

La Legge 27 maggio 2025, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025 ed entrata in vigore il 31 maggio 2025, rappresenta un intervento normativo significativo nel panorama assicurativo italiano. Questa Legge di conversione apporta modifiche al Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 , introducendo misure urgenti in materia di assicurazione contro i rischi catastrofali. L'obiettivo principale è rafforzare il sistema di copertura assicurativa per i danni derivanti da eventi calamitosi, chiarendo e precisando alcuni aspetti fondamentali della disciplina.

Tra le modifiche più rilevanti apportate all'articolo 1 del Decreto-Legge, vi è una precisazione nella definizione delle piccole e medie imprese (PMI). La nuova formulazione sostituisce il riferimento alla direttiva delegata (UE) 2023/2775 con la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Questa modifica mira a uniformare la qualificazione delle PMI ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di assicurazione.

Un aspetto cruciale riguarda la determinazione del valore dei beni da assicurare. La Legge stabilisce che, per la quantificazione dell'indennizzo, si deve considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile, ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o il costo di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso. Questa chiarezza fornisce criteri oggettivi per la valutazione dei danni, riducendo le incertezze per assicuratori e assicurati.

Dettagli Operativi e Implicazioni Pratiche

Viene introdotta un'importante deroga all'obbligo assicurativo per le grandi imprese. I limiti previsti non si applicano infatti alle grandi imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle società controllate e collegate (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) che, alla data di chiusura del bilancio, soddisfano congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo. Questa previsione riconosce la capacità delle grandi realtà aziendali di gestire autonomamente il rischio attraverso coperture assicurative più ampie e strutturate a livello di gruppo.

Un nuovo meccanismo di controllo è affidato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, in collaborazione con l'IVASS, avrà il compito di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi. Questa funzione di controllo e verifica, esercitata anche su segnalazione delle imprese, mira a garantire la trasparenza e l'equità nel mercato delle polizze contro i rischi catastrofali, sfruttando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

La Legge definisce con precisione anche i requisiti di assicurabilità degli immobili. L'assicuratore è tenuto a coprire esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio, oppure quelli la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili secondo questi criteri, viene stabilito che non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Questa disposizione incentiva la regolarità edilizia e responsabilizza i proprietari.

Infine, la Legge affronta il caso dell'assicurazione di beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività d'impresa. Qualora un imprenditore assicuri tali beni, non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l'avvenuta stipulazione della polizza, l'indennizzo spettante sarà corrisposto direttamente al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento di questo obbligo da parte del proprietario, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività, nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati e delle spese contrattuali, oltre che per le somme relative al lucro cessante, l'imprenditore gode di un privilegio ai sensi dell'articolo 1891, comma 4, del codice civile.

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