Il D.lgs. n. 81/2025 rappresenta un intervento correttivo e integrativo della riforma fiscale delegata dalla L. n. 111/2023, con un impatto diretto su numerosi istituti del diritto tributario sostanziale e processuale. Di seguito, un’analisi dettagliata delle innovazioni più rilevanti per il professionista tributario.
1. Concordato preventivo biennale: evoluzioni e chiarimenti
a) Esclusione dei forfetari
L’art. 7 abroga, a decorrere dal 2025, il concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti in regime forfetario. La scelta deriva dalla complessità tecnica di applicare il CPB a una platea con minori obblighi contabili, creando un effetto deflattivo nel sistema.
b) Soglie di redditività e cause di esclusione
Il nuovo art. 14 del D.lgs. n. 13/2024 (modificato dall’art. 14 del D.lgs. n. 81/2025) introduce limiti quantitativi alle proposte concordatarie, vincolandole alla percentuale di incremento rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente, in base al punteggio di affidabilità fiscale:
- max +10% con affidabilità pari a 10
- max +15% con affidabilità tra 9 e 10
- max +25% con affidabilità tra 8 e 9
Inoltre, l’art. 9 introduce nuove cause di esclusione, colpendo i professionisti che partecipano a società o associazioni che non aderiscono al CPB, per evitare comportamenti opportunistici.
c) Altri interventi
- L’art. 11 sposta al 30 settembre il termine di adesione al CPB.
- L’art. 13 consente la deduzione di costi aggiuntivi per il lavoro incrementale.
- L’art. 12 semplifica l’approvazione della metodologia di calcolo, escludendo il parere del Garante Privacy salvo modifiche sostanziali.
Il Capo V del decreto (art. 21) modifica il D.lgs. n. 218/1997 per coordinare l’accertamento con adesione con le nuove modalità introdotte dal D.lgs. n. 13/2024. In particolare:
2. Accertamento con adesione: razionalizzazione della procedura
- Viene soppressa la distinzione tra accertamenti "dipendenti" o meno da un precedente controllo, rendendo più flessibile l’accesso all’adesione (art. 1).
- Si consente l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse già in fase di comunicazione di adesione, agevolando la definizione (art. 7, comma 1-ter).
- Il contribuente potrà attivare l’adesione anche dopo contraddittorio ex art. 6-bis dello Statuto del contribuente, se sussistono i presupposti (art. 12, comma 1-bis).
L’obiettivo è rafforzare la funzione collaborativa dell’istituto, riducendo il contenzioso e facilitando l’emersione spontanea di base imponibile.
3. Contenzioso tributario: snellimento e digitalizzazione
L’art. 16 del decreto apporta rilevanti modifiche al D.lgs. n. 546/1992 e al nuovo Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.lgs. n. 175/2024), tra cui:
- Possibilità di notifiche via PEC anche per le esecuzioni forzate (art. 70, comma 2; art. 128 del TU).
- Modifica del termine di deposito del dispositivo della sentenza: la Corte può ora riservare il deposito entro 7 giorni successivi (art. 35 e art. 84 del TU).
- Viene eliminato il riferimento alla “prima sentenza” nel computo per la sospensione del pagamento in caso di appello (art. 68, comma 2).
Infine, l’art. 16, comma 3, specifica l’applicazione retroattiva di alcune norme anche ai giudizi pendenti in Cassazione.
4. Aiuti di Stato: nuova disciplina per il recupero
L’art. 23 introduce un’importante modifica al DPR n. 600/1973:
- Per gli aiuti di Stato e aiuti de minimis erogati senza provvedimento concessorio o con importo determinabile solo a seguito di dichiarazione fiscale, il termine di notifica dell’atto di recupero è esteso all’ottavo anno successivo alla fruizione o violazione (art. 38-bis, comma 1-bis; art. 43, comma 2-bis).
Questa novità mira a tutelare l’interesse erariale e a garantire la conformità alle norme europee sugli aiuti illegittimi, colmando un vuoto normativo per situazioni incerte.
Considerazioni conclusive
Il D.lgs. n. 81/2025 si inserisce nel più ampio disegno di riforma tributaria delineato dalla legge delega n. 111/2023, con l’intento di:
- Migliorare la compliance e la certezza fiscale;
- Razionalizzare i procedimenti accertativi e contenziosi;
- Rafforzare i meccanismi di selezione e affidabilità del CPB;
- Garantire il rispetto del diritto UE in materia di aiuti.
L’attuazione concreta delle norme richiederà ora una fase di attenta interpretazione, sia da parte dell’Amministrazione finanziaria sia della giurisprudenza tributaria.